Art. 1 – Oggetto del Contratto
1.1. Il Cliente conferisce all’Avvocato, che lo accetta, l’incarico di rappresentarlo, assisterlo e difenderlo nella controversia indicata nella sezione “OGGETTO” del contratto di patrocinio, ovvero di fornirgli la consulenza richiesta nell’apposita domanda formulata a mezzo dell’apposito form “Consulenza on line” sul sito internet www.roveremichelis.com.
1.2. Il Cliente, in caso di sottoscrizione del contratto di patrocinio, dichiara di essere stato adeguatamente informato dall’Avvocato della natura dell’incarico, della materia, del valore e della complessità della controversia, come indicato nella sezione OGGETTO del modulo contrattuale.
1.3. L’Avvocato si impegna ad eseguire l’incarico con il grado di diligenza professionale richiesta dalla prestazione e senza obbligo di risultato.
1.4 Il Cliente dichiara di essere consapevole del fatto che la prestazione fornita dall’Avvocato è un’obbligazione di mezzi e non di risultato, che il presente contratto non garantisce il conseguimento del risultato voluto, e che, nonostante ciò, la prestazione dovrà essere retribuita a prescindere dall’esito della controversia sulla base degli accordi dettagliati nella sezione DETERMINAZIONE DEI COMPENSI sulla base dell’art. da 7.1 a 7.9 del presente contratto, fatta eccezione per le consulenze on line disciplinate dall’art. 7.10 del presente contratto.
1.5. Il Cliente dichiara di essere consapevole che l’Avvocato, nello svolgimento dell’incarico, è tenuto a rispettare le regole della deontologia della Carta dei Principi Fondamentali dell’Avvocato Europeo, del Codice Deontologico degli Avvocati Europei e del Codice Deontologico Forense, anche quando ciò possa implicare limitazione all’esecuzione dell’incarico o al soddisfacimento degli interessi immediati del Cliente.
1.6 Il Cliente dichiara di essere consapevole che ai sensi dell’ 47 del Codice Deontologico Forense, l’Avvocato ha diritto di rinunciare al mandato. In caso di rinuncia al mandato l’Avvocato è tenuto a dare al Cliente un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarlo di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.
1.7 Il Cliente può recedere dal presente contratto in ogni momento, previa formale comunicazione di revoca del mandato, ed è tenuto a corrispondere all’Avvocato il compenso per l’attività svolta, determinato ai sensi del presente contratto, nonché a rimborsare tutte le spese già anticipate dall’Avvocato in esecuzione del mandato.

Art. 2. Ausiliari. Consulenti e investigatori.
2.1 Le parti contraenti concordano che l’Avvocato potrà avvalersi, sotto la sua responsabilità, di sostituti ed ausiliari per lo svolgimento della prestazione.
2.2. Nell’esecuzione dell’incarico l’Avvocato sarà tenuto a segnalare al Cliente l’emergere di problemi che richiedano l’intervento di un consulente tecnico di parte e/o di uno specialista della materia.
2.3 In tali casi, così come nella ipotesi in cui fosse necessario affidare, anche parzialmente, la trattazione della pratica ad avvocati terzi e/o a corrispondenti, anche esteri, il Cliente avrà diretto rapporto contrattuale con tali terzi, che verranno da lui incaricati, e ne sopporterà il relativo costo.
2.4 Qualora il Cliente non presti il consenso alla nomina del consulente tecnico e/o dello specialista e/o dell’avvocato terzo e/o del corrispondente, l’Avvocato avrà la facoltà di recedere dall’incarico conferito e il Cliente dovrà corrisponde il compenso pattuito per l’attività fino a quel momento prestata.

Art. 3 Obblighi del cliente.
3.1 Il Cliente si impegna a rilasciare o a far rilasciare dalla parte rappresentata appositi mandati speciali ed a conferire all’Avvocato ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, quietanzare e rinunciare, chiamare terzi in causa e proporre domanda riconvenzionale.
3.2 Il Cliente si impegna comunicare senza ritardo all’Avvocato il cambiamento dei propri recapiti (indirizzo, recapiti telefonici, fissi e mobili, indirizzi di posta elettronica e p.e.c.) assumendosi ogni responsabilità in caso di mancata tempestiva comunicazione.
3.3. Il Cliente si assume ogni responsabilità circa la ricostruzione del fatto rappresentata e la veridicità di qualsiasi informazione fornita all’Avvocato per l’espletamento del mandato.
3.4 Il Cliente si obbliga a fornire all’Avvocato tutte le informazioni ed i documenti in proprio possesso relativi all’incarico professionale affidato e a mettere a disposizione, a semplice richiesta dell’Avvocato, le informazioni ed i documenti da lui posseduti o reperibili che si rendessero necessari e rilevanti ai fini dell’esecuzione dell’incarico, rilasciando, ove richiesta, dichiarazione attestante che i documenti presentati sono completi e veritieri.
3.5 Il Cliente si assume qualsiasi responsabilità nel caso in cui disattenda o non si attenga alle istruzioni e/o ai consigli impartiti dall’Avvocato.
3.6 Il Cliente ha l’obbligo di tenere indenne l’Avvocato e i suoi collaboratori da qualsiasi pretesa di terzi connessa all’esecuzione dell’incarico ricevuto, e di rifondere loro i costi ragionevolmente sostenuti per resistere a tali pretese.

Art. 4 – Informativa sulla protezione dei dati personali.
4.1 Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in tema di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, l’Avvocato assume la qualifica di Titolare del Trattamento e, in tale veste informa il Cliente:
– che i suoi dati personali saranno trattati per le finalità di gestione amministrativa della clientela, per l’attività stragiudiziale e/o giudiziale richiesta allo Studio e per lo svolgimento dei relativi adempimenti fiscali e contabili.
– che se strettamente necessario per lo svolgimento dell’Incarico, il trattamento potrà interessare anche dati sensibili (i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) e giudiziari (i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale). Il trattamento di tali dati verrà effettuato nel più rigido rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali e delle autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari rilasciate dall’Autorità Garante.
– Tutti i dati verranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Codice di Deontologia della professione forense, anche mediante elaborazione elettronica, consultazione, raffronto con criteri prefissati ed ogni altra opportuna operazione diretta al conseguimento delle predette finalità.
– Le modalità del trattamento potranno altresì essere telefoniche, telematiche o postali.
– Il conseguimento delle finalità in parola potrà richiedere la trasmissione e la comunicazione di dati a terzi, quali corrispondenti, domiciliatari, organi di giustizia, pubblica amministrazione.
– I dati trattati potranno essere raccolti sia presso l’interessato sia presso terzi.
– Il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione dell’Incarico, è necessario e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere correttamente l’Incarico.
In relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente, in base all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ha il diritto di ottenere, senza ritardo a cura del Titolare:
– la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, e la comunicazione in forma comprensibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica sulla quale si basa il trattamento;
– la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
– l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora Vi abbia interesse, l’integrazione dei dati. Ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano.
4.2 Per l’esercizio dei diritti suddetti potrà scrivere al Titolare del Trattamento (ossia l’Avvocato a cui ha affidato la pratica) presso lo studio sito in Via Feraldi n. 16 – 18038 Sanremo.

5. Informativa sulla modalità alternative di soluzione delle controversie e sugli obblighi e sui vantaggi da queste offerti.
5.1 Ai sensi dell’art. 4, 3° comma del d.lgs, 4 marzo 2010, n. 28, l’Avvocato informa il Cliente che vi è sempre facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili.
5.2 L’Avvocato informa altresì il Cliente che l’esperimento del procedimento di mediazione è obbligatorio, a pena di improcedibilità, nelle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
5.3 L’eventuale soluzione della controversia mediante l’impiego della procedura di mediazione determina una serie di vantaggi di natura fiscale, fra cui della possibilità di giovare di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo (credito ridotto della metà in caso di insuccesso); esenzione dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualunque natura per tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione; esenzione del verbale di accordo dall’imposta di registro sino al limite di valore di 50.000 euro (in caso di valore più elevato l’imposta è dovuta solo sulla parte eccedente i 50000 euro).
5.4. l’Avvocato informa altresì il cliente della possibilità di esperire il procedimento di negoziazione assistita previsto dalla D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162 per la soluzione in via amichevole della controversia.
5.5. L’esperimento di tale procedura è obbligatorio, a pena di improcedibilità, qualora la prestazione abbia ad oggetto un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, ovvero, fuori dai casi in cui sia obbligatorio il procedimento di mediazione, qualora la prestazione abbia ad oggetto una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.

6. Informativa sulla normativa antiriciclaggio.
6.1. L’Avvocato informa il Cliente che, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di antiriciclaggio lo stesso, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs 231/2007 come modificato dal D. Lgs. 90 del 25.5.2017 ,assumendosi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni false o non veritiere, è tenuto ad identificarsi nei modi e nelle forme previsti dalla predetta normativa.
6.2 Ai fini di cui al paragrafo 6.1., il Cliente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 55 del predetto D.Lgs 231/2007, in caso di informazioni false o non veritiere, deve fornire all’Avvocato, per iscritto, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, ed in particolare deve fornire sotto la sua responsabilità le generalità del/dei soggetti per conto dei quali eventualmente esegue la prestazione professionale
6.3. L’Avvocato informa il Cliente che è suo obbligo di legge procedere all’identificazione il “Titolare effettivo” di cui all’art. 21 del dlgs 231/2007 e succ. modificazioni, conservare i dati relativi al cliente ed all’”operazione”; effettuare l’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, astenersi dall’effettuare l’operazione in presenza di impossibilità di effettuare l’adeguata verifica del cliente o del titolare effettivo, effettuare una segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria (“UIF”) istituita presso la Banca di Italia, qualora sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e di segnalare al Ministero dell’Economia trasferimenti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 3.000,00 Euro.

Art. 7 – Determinazione e termini di pagamento dei compensi.
7.1 Le parti contraenti, tenuto conto della complessità della vertenza, del numero e della natura delle questioni giuridiche ad essa sottese, nonché dell’importanza della controversia e delle attività da espletare nei confronti del Cliente stabiliscono che il compenso dell’Avvocato sarà corrisposto secondo la formula prescelta nella sezione DETERMINAZIONE DEI COMPENSI del presente modulo contrattuale, maggiorato della contribuzione previdenziale dovuta alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense (attualmente 4% degli onorari imponibili) e dell’IVA, ove dovuta.
7.2 Il Cliente è tenuto a corrispondere all’avvocato l’intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall’onere di refusione posto a carico della controparte. Salvo diverso accordo scritto, ove l’importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell’avvocato.
7.3. Il Cliente autorizza sin d’ora l’Avvocato a farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest’ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito, salvo il diritto dell’Avvocato a pretendere dal Cliente l’eventuale maggior compenso dovuto.
7.4 Il Cliente si obbliga ad anticipare tutte le spese vive relative all’incarico affidato, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle per spese postali o di notifica o di rilascio copie, contributi e/o tasse, consulenze di parte e d’ufficio, così da mantenere indenne l’Avvocato, anche in relazione a future richieste formulate in tal senso dagli Uffici.
7.5 Il Cliente si obbliga altresì a corrispondere all’Avvocato acconti sul compenso professionale pattuito, nella misura e nei termini previsti dal presente contratto per ciascuna tipologia tariffaria.
7.6 L’Avvocato ha facoltà di emettere, all’inizio o nel corso del rapporto contrattuale, sulla base dei termini di pagamento convenuti all’interno del presente contratto, preavvisi di parcella da rimettere al Cliente, contenenti la richiesta di acconti su spese e onorari
7.7 Il Cliente si obbliga a corrispondere all’Avvocato gli importi contenuti nei progetti di parcella da questi emessi, sulla base delle scadenze previste nel contratto, ovvero sulla base delle norme contrattuali pattuite per la specifica formula tariffaria prescelta, entro quindici giorni dalla ricezione.
7.8 In caso di mancato pagamento del preavviso di parcella entro il termine di cui al punto precedente saranno dovuti all’Avvocato interessi di mora al saggio convenzionale del 5% annuo.
7.9. In caso di mancato pagamento degli acconti richiesti a mezzo di preavviso di parcella, l’Avvocato ha la facoltà di sospendere recedere dall’incarico, salvo il diritto alla corresponsione dei compensi maturati ed al rimborso delle spese eventualmente anticipate.

7.10 Le prestazioni di consulenza “on line” vengono rese dall’Avvocato secondo il prezzo esposto nell’offerta riportata sul sito internet dello Studio e comprendono un’ora di sessione in videoconferenza o in conferenza telefonica con il Cliente. In caso di necessità di approfondimento, qualora la consulenza superasse il limite della prima ora acquistata, l’Avvocato sottoporrà al cliente un preventivo per la prosecuzione o per la formulazione di un più completo parere orale o scritto.

Art. 8 – Definizioni
8.1. Il compenso dell’Avvocato, si compone di ONORARI, SPESE IMPONIBILI IVA e SPESE NON IMPONIBILI IVA. Tutti gli importi indicati nella sezione DETERMINAZIONE DEI COMPENSI si intendono espressi in Euro e al netto della contribuzione previdenziale da corrispondere alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense e di IVA ove dovuta.
8.2 Per ONORARI si intende il compenso proprio dell’attività professionale dell’Avvocato ed il loro ammontare è determinato sulla base della formula tariffaria indicata nella sottosezione DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI, mediante scelta fra la TARIFFA ORARIA di cui all’art. 9, la TARIFFA FORFETARIA di cui all’art. 10 e la TARIFFA A PREVENTIVO di cui all’art. 11.
8.3 Per SPESE IMPONIBILI IVA si intendono tutte le spese di cui le parti hanno convenuto il rimborso nella sottosezione DETERMINAZIONE DELLE SPESE IMPONIBILI A FINI IVA, nella misura determinata dalla legge o dal contratto.
8.4 Per RIMBORSO SPESE GENERALI si intende il rimborso forfetario delle spese generali dell’Avvocato, dovuto ai sensi dell’Art. 13 Legge 247/12. Tale voce si intende sempre dovuta, anche ove non specificamente indicata nel contratto, ed è determinata nella misura del 15% della somma degli ONORARI.
8.5 Per SPESE ESENTI IVA si intendono le spese previste dall’Art. 15 del D.P.R. 633/72 (Testo Unico in materia di Imposta di Valore Aggiunto), anticipate dall’Avvocato per conto del Cliente. Tali spese vengono preventivate indicativamente all’interno della sottosezione DETERMINAZIONE DELLE SPESE ESENTI IVA, ma dovranno essere rimborsate integralmente all’Avvocato nella misura in cui le abbia effettivamente sostenute, indipendentemente dalla loro inclusione nella predetta sottosezione.
8.6 Qualora la prestazione richiesta all’Avvocato comporti un trasferimento a più di 50 km rispetto al domicilio professionale, il Cliente è tenuto a rimborsare le SPESE DI TRASFERTA nella misura di € 50, indicate fra le spese imponibili IVA, oltre ai costi vivi di trasporto determinati sulla base di una INDENNITA’ CHILOMETRICA pari ad € 0,40 per chilometro, in caso di impiego dell’auto personale dell’Avvocato o mediante rimborso a piè di lista del costo dei biglietti di treno, aereo, traghetto o nave.
8.7 Qualora la prestazione richiesta comporti una trasferta di durata superiore a 24 ore, all’Avvocato sarà dovuto il rimborso delle SPESE DI TRASFERTA indicate fra le spese imponibili IVA nella misura di € 150/giorno, oltre al rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute per trasporto, vitto e alloggio, secondo i seguenti standard:

  • Indennità chilometrica pari ad € 0,40 per chilometro e pedaggi autostradali, in caso di impiego dell’auto personale dell’Avvocato;
  • biglietto ferroviario di 1° classe;
  • Biglietto aereo in classe economica per tratte nazionali o all’interno dell’UE;
  • Biglietto aereo in classe business per tratte internazionali extra UE;
  • Spese di soggiorno in hotel 4 stelle in Italia e Paesi UE;
  • Spese di soggiorno in hotel 5 stelle in Paesi Extra-UE;
  • Spese di vitto.

8.8 Sono espressamente escluse dal presente contratto tutte le voci di compenso non comprese nella sezione DETERMINAZIONE DEI COMPENSI.

Art. 9 – Tariffa oraria – definizioni e disciplina
9.1 La tariffa oraria è la modalità di determinazione del compenso dell’Avvocato in cui ogni ora o frazione di ora prestata per l’esecuzione dell’incarico viene remunerata sulla base di un onorario orario prefissato, con distinzione fra onorari legali ed onorari paralegali a seconda delle attività svolte e rendicontata al Cliente mediante un TIMESHEET.
9.2. Per ONORARIO LEGALE onorario legale si intende l’onorario dovuto per ogni singola ora o frazione di ora nella quale vengono svolte le attività di assistenza, consulenza e rappresentanza proprie dell’Avvocato quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività: colloqui con il cliente in studio e/o fuori studio, sessioni telefoniche, trattazione della vertenza, partecipazione alle udienze (escluse quelle di mero rinvio), discussioni orali, congressi in studio e fuori studio, esame e studio dei documenti, redazione di atti o di pareri legali, scritti difensivi, contratti, lettere, diffide, istanze, querele ed ogni altro documento di cui sia necessaria o sia richiesta la redazione al professionista.
9.3 Per ONORARIO PARALEGALE si intende l’onorario dovuto per ogni singola ora nella quale vengono svolte prestazioni diverse da quelle di assistenza e rappresentanza sopra indicate quali, ad esempio, le ore di attesa necessarie per l’espletamento delle attività per cui è dovuto l’onorario legale, le attività amministrative e burocratiche quali l’accesso ad uffici pubblici, alle Poste, il deposito o ritiro di atti o documenti, la corrispondenza informativa scritta o telefonica, per posta elettronica o simili, la compilazione di note sull’attività svolta, progetti di fattura, la collazione degli scritti, le richieste di copie e di notificazioni, traduzioni, a prestazioni simili o assimilabili.
9.4. Per TIMESHEET si intende un documento che attesta le varie fasi di svolgimento dell’incarico precisando i giorni e i tempi di lavoro dedicati all’espletamento dell’incarico. L’ Avvocato consegna al Cliente il TIMESHEET unitamente ai preavvisi di parcella al fine di rendicontare e documentare al Cliente le attività svolte.
9.5 I TIMESHEET e ed i relativi progetti di parcella in acconto saranno rimessi al cliente con cadenza trimestrale, oltre che – a saldo – alla conclusione di ogni pratica.
9.6. Qualora durante il trimestre di lavoro, le prestazioni effettuate superassero le dieci ore di onorari legali, sarà facoltà dell’Avvocato inviare una nota specifica e un progetto di parcella prima della scadenza del relativo trimestre. Qualora al contrario, durante il trimestre, l’Avvocato non svolgesse alcuna attività, ovvero svolgesse attività per un valore inferiore ad € 150,00, la fatturazione del compenso dovuto sarà differita ai trimestri successivi.

Art. 10 – Tariffa forfetaria – definizioni e disciplina
10.1 La tariffa forfetaria prevede che l’attività svolta dall’Avvocato sia retribuita sulla base di un unico importo forfetario complessivo concordato con il cliente alla stipula del contratto.
10.2. I termini di pagamento vengono convenuti fra le parti ed indicati nella sezione DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI, in corrispondenza con la tipologia di TARIFFA FORFETARIA. In mancanza di indicazione si intende che il compenso verrà corrisposto al 50% in sede di stipula del contratto e per il restante 50% al termine della prestazione professionale.

Art. 11 – Tariffa a preventivo – definizioni e disciplina
11.1 La tariffa a preventivo prevede che il compenso professionale sia determinato sulla base delle fasi in cui l’incarico può articolarsi nel corso del suo svolgimento
11.2 La definizione delle varie fasi e l’individuazione degli atti e delle attività in esse ricomprese si fa riferimento alle disposizioni del D.M. Giustizia n. 140 del 20.07.2012
11.3 L’Avvocato ha diritto a percepire il compenso convenuto esclusivamente per le fasi effettivamente iniziate, anche se non compiute.
11.4 Nell’ipotesi di definizione transattiva della vertenza in corso di giudizio saranno dovuti all’Avvocato i compensi previsti per la fase o per le fasi del giudizio già iniziate anche se non compiute oltre al 25% del compenso dovuto per la fase decisionale del grado in cui pende il giudizio.
11.5 I progetti di parcella in acconto saranno rimessi al cliente al termine di ciascuna fase. La fase di studio e la fase introduttiva possono essere inserite in un unico preavviso di parcella da rimettere al Cliente al momento della redazione dell’atto introduttivo. Tali fasi devono essere saldate, al più tardi, prima dell’iscrizione a ruolo della causa.

Art. 12 – Palmario
12.1 Le parti contraenti possono concordare che, in caso di esito positivo dell’incarico, sia riconosciuto all’Avvocato un PALMARIO, determinato forfetariamente o calcolato in percentuale sull’utilità ritratta dal Cliente.
12.2 Laddove sia convenuta la corresponsione del PALMARIO, le parti ne danno indicazione nell’apposita sottosezione della sezione DETERMINAZIONE DEI COMPENSI, indicandone l’ammontare e le condizioni al verificarsi delle quali lo stesso è dovuto.

Art. 13 – Richiamo ad altre norme
13.1 Per quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e nelle leggi che regolano l’esercizio della professione forense.
13.2 Nel caso di nullità di una o più delle presenti disposizioni per contrasto con norme legislative inderogabili e/o contrasto con norme deontologiche dell’ordinamento professionale, tali disposizioni si intenderanno di diritto sostituite, nei soli limiti del contrasto, da quanto legislativamente o deontologicamente previsto.