Stop alle penali di annullamento del viaggio, se la disdetta è dovuta a grave malattia di un congiunto.
Le penali di annullamento del viaggio non sono dovute se la disdetta è motivata da una grave malattia di un congiunto: lo ha stabilito il Tribunale di Torino con un’ordinanza emessa in un procedimento ex art. 702 bis nanti lo scorso 03.10.2014
Si tratta di un provvedimento che segna una pietra miliare nella Giurisprudenza in tema di contratti di viaggio: vediamo perché.
Il fatto
Il fatto è in sé semplice: due promessi sposi prenotano un viaggio di nozze presso un primario operatore turistico nazionale e pagano integralmente il prezzo.
Dopo le nozze, tuttavia, a tre giorni dalla partenza per il viaggio, la madre della sposa viene colpita da un ictus e ricoverata in Ospedale, ove la figlia – unica parente di primo grado – deve prestarle assistenza e concordare con i medici i piani terapeutici.
Il viaggio di nozze, ovviamente, viene annullato e i due coniugi chiedono all’agenzia e al tour operator, in alternativa, di poter fruire in altra data del viaggio già pagato o di ottenere il rimborso del prezzo, atteso che l’annullamento era dovuto ad un fatto sopravvenuto non certo imputabile alle parti.
Sia l’agenzia che il tour operator, tuttavia, rifiutano la proposta formulata dai coniugi e rimborsano unicamente il 10% del prezzo del pacchetto, trattenendo il 90% di quanto corrisposto a titolo di penale.
I due coniugi convengono dunque in giudizio con un procedimento ex art. 702 bis c.p.c. il tour operator, insistendo perché il Tribunale riconosca il loro diritto ad ottenere il rimborso integrale del prezzo pagato, in forza dell’art.art. 36, lett. d) del D. Lgs. N. 79/2011 – cosiddetto codice del turismo – il quale stabilisce che “i pagamenti in conto prezzo sono versati a titolo di caparra, ma gli effetti di cui all’articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento di controparte” .
La decisione del Tribunale di Torino
Il Tribunale di Torino sposa la tesi dei ricorrenti e, riconosciuto che la grave ed improvvisa patologia che aveva colpito la madre della sposa era certamente qualificabile come “fatto sopraggiunto non imputabile”, accerta e dichiara il diritto dei coniugi ad ottenere la restituzione dell’intero prezzo pagato senza l’applicazione di penali.
L’applicazione di penali, infatti, osserva il Giudice, è clausola vessatoria regolata dall’art. 33, secondo comma, lett. e) del D. Lgs. n. 206/2005 – cosiddetto Codice del Consumo – il quale prevede che si presumano vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto o per effetto di consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere.
“La non vessatorietà della clausola, che non ne rende necessaria la specifica approvazione per iscritto” osserva il giudice torinese “sussiste quindi nel solo caso in cui pari diritti siano riconosciuti al professionista ed al consumatore in caso di recesso della controparte contrattuale. Così non è, tuttavia, nel caso di specie, in quanto dalle condizioni di contratto di vendita di pacchetti turistici prodotto dai ricorrenti (doc. A3, artt. 7 e 9) si evince che al consumatore il diritto di recesso senza pagamento di penale è riconosciuto nei soli casi di aumento del prezzo in misura superiore al 10% o di modifica in modo significativo di uno o più elementi fondamentali del contratto, mentre al professionista è consentito annullare il contratto senza corrispondere la penale in tutti le ipotesi di caso fortuito, forza maggiore, mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti al viaggio e mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto. Siccome le clausole contrattuali non stabiliscono parità di condizioni di recesso in capo al turista ed al professionista, la clausola di cui all’art. 7 avrebbe dovuto essere specificamente approvata per iscritto, ed in caso contrario è nulla.”
Nel caso di specie – complice anche una grave negligenza dell’agenzia di viaggio – i viaggiatori non avevano firmato assolutamente nulla, con la conseguenza che alcuna penale poteva da loro essere pretesa dal tour operator.
Cosa cambia nel panorama giurisprudenziale?
La pronuncia in esame si inserisce in un percorso giurisprudenziale ormai consolidato in materia di annullamento per “fatto sopraggiunto non imputabile”, ma si segnala perché per la prima volta il Giudice ha stabilito che il “fatto sopraggiunto” possa riguardare anche un terzo, estraneo al sinallagma contrattuale, a condizione che, ovviamente, detto fatto abbia, come conseguenza immediata e diretta, il verificarsi di un impedimento grave alla partenza del contraente il pacchetto turistico.
La conclusione del giudice torinese, invero, pare del tutto condivisibile e coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente.
In più occasioni infatti la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha ribadito che nel contratto di viaggio “tutto compreso” (cd. “pacchetto turistico” o package) la “finalità turistica” (o “scopo di piacere”) non costituisce un irrilevante motivo, ma si sostanzia nell’interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta.
Ne discende che che l’irrealizzabilità di tale finalità, per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, stante il venir meno dell’elemento funzionale dell’obbligazione costituito dall’interesse creditorio (art. 1174 cod. civ.), l’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni (cfr. Cass. Civ. 24.07.2013 n. 16315).
Nel caso di specie tale evento è stato ravvisato nel fatto che la sposa, unica figlia e parente più prossima della madre colta da ictus, si trovasse nell’impossibilità temporanea di utilizzare la prestazione oggetto di contratto, per via della necessità – indifferibile e non delegabile a terzi – di accudire la congiunta nel periodo di degenza ospedaliera, di presenziare agli incontri con i medici curanti, e, soprattutto, di prendere decisioni circa scelte terapeutiche da adottare.
Una soluzione alternativa ma conforme
Corollario della risoluzione ai sensi dell’art. 1464 cod. civ., è il diritto per il consumatore alla restituzione dell’intero prezzo pagato.
Alla medesima conclusione deve giungersi, in ogni caso, anche laddove non si segua la suddetta interpretazione e si sposi, al contrario la tesi del legittimo “recesso” dal contratto sancito ex lege: pare questa infatti la linea interpretativa del Giudice torinese che argomenta la propria decisione richiamando l’art. 36 comma 1 lettera d) (che ricalca sostanzialmente l’abrogato art. 86, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 206/2005) e sancendo che è escluso che il tour operator possa trattenere anche solo il 25% del prezzo del pacchetto turistico, qualora il recesso dipenda da un fatto sopraggiunto non imputabile, posto che, in tale ipotesi gli effetti dell’art. 1385 cod. civ. “non si producono”.
Avv. Alberto Michelis
Cortese Avv. Alberto Michelis,
ho avuto modo di leggere con attenzione la sentenza richiamata nel suo post.
A mio personale parere, la motivazione fondante della condanna del T.O., non risiede tanto nel “fatto sopraggiunto non imputabile” al cliente quanto al “grave inadempimento della controparte”.
Come giustamente afferma lei, nel caso di specie, la grave negligenza (vedi l’Agenzia di Viaggio), consiste nel fatto che, come afferma la sentenza, il contratto è stato stipulato in “forma orale” e che i viaggiatori non avevano sottoscritto alcun vincolo scritto.
Questa carenza, precisamente dettata dal Codice del Turismo (D. Lgs. 79/2011, ART. 37 – Informazione del turista, comma 1 e 2) e dal Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005 ART. 85 – Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici, comma 1 e 2) ancorché abrogato, nell’articolo specifico, dal Codice del Turismo, prevede che, a fronte del grave inadempimento di controparte, la penale non può essere pretesa dal T.O.
Questo stato di cose è ulteriormente aggravato dal fatto che l’Agenzia di Viaggio, è tenuta a sottoporre al cliente la possibilità di stipulare una polizza assicurativa a tutela dell’annullamento del viaggio (D. Lgs. 79/2011, ART. 37 – Informazione del turista, comma 2, punto [e]), a copertura delle spese sostenute dal turista per l’annullamento del contratto in caso di incidente o malattia.
Qualora infatti l’Agenzia avesse sottoposto al cliente una polizza assicurativa per l’annullamento del viaggio e quest’ultimo l’avesse sottoscritta, il problema del rimborso non si sarebbe posto.
A questo proposito è bene sottolineare che la proposta di sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento, per l’Agenzia di Viaggio, è facoltativa, ma normalmente i contratti turistici prevedono una sezione legata a quest’aspetto in cui il cliente, che decide di non sottoscrivere nessuna copertura, è tenuto a controfirmarne esplicitamente la rinuncia.
In relazione alla sottoscrizione di una polizza assicurativa a tutela dell’annullamento, non esiste nessuna infrazione regolamentare, tuttavia, a mio avviso, è importante sottolineare come questo atteggiamento è da considerarsi un’imperdonabile leggerezza dell’Agenzia di Viaggio.
Gent.mo sig. Donato
innanzitutto La ringrazio per il suo commento che ho molto apprezzato.
Dalla lettura del provvedimento del Tribunale di Torino si evince che il Giudice ha ritenuto l’evento che ha colpito la congiunta della cliente “fatto sopravvenuto non imputabile” ai fini della risoluzione del contratto e, statuito ciò, ha dichiarato la nullità della previsione della penale in quanto vessatoria (non essendo prevista una correlativa penale nel caso di inadempimento del T.O.).
Invero la peculiarità del caso – che non si evince dal provvedimento, ma era indicata nell’atto introduttivo – è che l’Agenzia di Viaggio, che neppure è stata convenuta in giudizio, aveva effettivamente proposto ai clienti la stipula di una polizza assicurativa, che questi, tuttavia, avevano rifiutato.
Sono pertanto d’accordo con lei sul fatto che sia comunque importante che l’Agente di Viaggio proponga e caldeggi presso il proprio cliente la stipula di apposite polizze assicurative (premurandosi sempre di leggere bene che cosa garantiscono, quali sono gli scoperti e quali le condizioni di operatività, al fine di evitare spiacevoli sorprese!), ma il punto è che quando vi sono i presupposti per la risoluzione di diritto del contratto (come nel caso del “fatto sopravvenuto non imputabile”) il T.O. è in ogni caso tenuto a rimborsare, indipendentemente dalla stipula di un’assicurazione o dalla sua operatività nel caso concreto.
In questo caso, ovviamente, la questione era ancor più palese per via della mancata sottoscrizione del contratto da parte dei clienti che – questa sì – costituisce un’imperdonabile leggerezza posta in essere dall’Agenzia di Viaggi.
Si tratta di una regola che – a mio giudizio, svolgendo prevalentemente consulenza ed assistenza in favore di T.O e Agenzie di Viaggio, piuttosto che di clienti-consumatori – è decisamente troppo rigorosa nei confronti del professionista, che in molti casi subisce le “penali” di cancellazione a lui applicate dai fornitori (hotel o compagnie aeree), ma questo è lo stato della legislazione a livello di diritto interno e comunitario.
Avv. Alberto Michelis